Beneficiari di aiuti di emergenza nel 2020 che hanno guadagnato più di 22.847,76 BRL, a causa di alcune attività che hanno generato reddito in quell'anno, dovrà presentare la dichiarazione di adeguamento dell'imposta sul reddito individuale (IRPF) del 2021 e dovrà restituire gli importi relativi alle rate di R $ 600 e BRL 1200.
Nel frattempo, le persone che hanno beneficiato nel 2021 e ad un certo punto hanno ottenuto un lavoro non dovranno restituire i valori all'Unione.
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Ciò accade, in quanto la legge 13.982/2020, che si occupa del beneficio concesso nel primo anno di pandemia, ne prevedeva la restituzione attraverso l'adeguamento annuale, poiché il La misura provvisoria 1.039/2021, che si occupava degli aiuti di emergenza 2021, non ha stabilito nulla in questo contesto, secondo Jordão Novas, un avvocato specialista fiscale.
Il ministero della Cittadinanza ha affermato che “se il cittadino ha ottenuto un posto di lavoro formale dopo aver percepito le rate degli aiuti urgenti 2021, non dovrà restituire le risorse”.
E' importante notare che non dovrà essere restituito neanche il sussidio emergenziale residuo, erogato in 4 rate a fine 2020. Tale ulteriore beneficio era previsto dalla Provvisoria Provvisoria 1.000/2020, che non conteneva una previsione di rimborso.
Persone iscritte al CadÚnico, che non avevano un lavoro formale attivo o percepivano prestazioni previdenziali, assistenziali, programma di trasferimento del lavoro o del reddito federale rientravano nei criteri per beneficiare dell'aiuto nel corso dell'anno passato.
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